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Consulenza fiscale, tributaria lavoro e legale

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MODELLO 730
 

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Chi può presentare il Modello 730

Pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale)
Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.)
Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
Sacerdoti della Chiesa Cattolica
Giudici costituzionali, Parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
Soggetti impegnati in lavori socialmente utili
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730 (ad un CAF dipendenti) se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Collaboratori coordinati e continuativi almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.


I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nell'anno precedente:
redditi di lavoro dipendente o di pensione
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
redditi dei terreni e dei fabbricati
redditi di capitale
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
alcuni dei redditi diversi
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.


Documenti da presentare

Certificazioni (quali il CUD) attestanti le ritenute
Scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri detraibili (quali farmaci da banco, visite specialistiche, spese scolastiche, spese per interventi chirurgici, ecc...)
Spese sostenute ai fini della detrazione del 41% o 36% (ricevute dei bonifici bancari o postali, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, ecc...)
Attestati di versamento d'imposta (mod.F24) eseguiti direttamente dal contribuente
Dichiarazioni Mod. UNICO (in caso di eccedenza d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi)
Oneri deducibili (previdenza complementare, SSN indicato sulla polizza RCA, contributi volontari o obbligatori, ecc...)
La documentazione esibita dal contribuente permette la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione del Modello 730.
 

Scadenze da ricordare (per il contribuente che richiede assistenza fiscale al CAF)

Entro il 15 marzo riceve dal sostituto d'imposta il modello CUD
Entro il 15 giugno presenta al CAF la dichiarazione Mod. 730, il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef
Entro il 30 giugno riceve dal CAF copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A luglio o nei mesi successivi riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute
Entro il 30 settembre comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3
Entro novembre riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Per ulteriori informazioni, fare clic qui.

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